IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del  consiglio della facolta' di agraria del 5
settembre 1989, con la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta  di
istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata;
  Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio  1990  in  merito
all'istituzione   della   scuola   di  specializzazione  in  genetica
applicata;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nel  titolo  I,  costituzione  dell'Universita', all'art. 2, tra le
scuole di specializzazione costituite nella facolta'  di  agraria  in
Piacenza,  va  inserita,  secondo  l'ordine  alfabetico, la scuola di
specializzazione in genetica applicata.
  Nella  parte  VI,  delle  scuole  e  dei corsi post-universitari di
perfezionamento e di specializzazione, al  titolo  VII,  facolta'  di
agraria,  dopo  l'art.  275  e  con  il conseguente spostamento degli
articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione   della   scuola   di  specializzazione  in  genetica
applicata.
           Scuola di specializzazione in genetica applicata
  Art. 276. - E' istituita la scuola di specializzazione in "genetica
applicata" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
  La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica
di specialisti operanti nel campo dell'attivita'  di  laboratorio  in
genetica  e  citogenetica, nonche' nel campo del controllo genetico e
del   miglioramento   di   organismi   animali,   vegetali   e    dei
microorganismi.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal successivo art.  279,  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili  al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della
genetica  applicata,  la  scuola  si  articola  negli  indirizzi   di
citogenetica e genetica molecolare e di biologia applicata.
  La  scuola  rilascia i titoli di specialista in genetica applicata,
indirizzo in  citogenetica  e  genetica  molecolare  o  indirizzo  in
biologia applicata.
  Art. 277. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Dopo  gli  anni  comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione
all'anno di corso nel  quale  dovra'  essere  frequentato  uno  degli
indirizzi attivati, dovra' indicare l'indirizzo prescelto.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.
  Art. 278. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la facolta' di agraria.
  Art.  279.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in  medicina  e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  scienze
agrarie,  scienze  biologiche, scienze delle preparazioni alimentari,
scienze  della  produzione  animale,  scienze  naturali,   o   titoli
equipollenti,  ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, conseguibili presso Universita' estere.
  Art.  280.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento o
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) genetica e biologia molecolare;
    c) genetica speciale;
    d) genetica molecolare;
    e) genetica applicata.
  Art.  281.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
 
   a) Propedeutica:
     statistica e biometria;
     informatica e gestione dati.
 
   b) Genetica e biologia molecolare:
     biologia cellulare;
     genetica fondamentale;
     principi e metodi di analisi genetica formale;
     genetica molecolare;
     biologia molecolare;
     citogenetica.
 
   c) Genetica speciale:
     genetica di popolazioni;
     genetica dello sviluppo;
     genetica vegetale;
     genetica dei microorganismi;
     mutagenesi;
     genetica umana.
 
   d) Genetica molecolare:
     immunogenetica;
     patologia molecolare;
     metodi in ingegneria genetica.
 
   e) Genetica applicata:
     metodi di miglioramento genetico;
     metodi di ingegneria genetica applicata;
     fisiologia vegetale applicata;
     fisiologia microbica applicata;
     metodi di lotta biologica.
 
  Art.  282. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento
ore di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa
e'  organizzata dal consiglio della scuola in una attivita' didattica
teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore  come  di
seguito   ripartite)   ed   in   una  attivita'  didattica  elettiva,
prevalentemente  di  carattere   tecnico-applicativo   di   ulteriori
duecento    ore,    rivolta    all'approfondimento   del   curriculum
corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte  ore
elettivo).
  La  frequenza  delle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 
  1› Anno:
   Propedeutica (ore 50):
    statistica e biometria;
    informatica e gestione dati.
   Genetica e biologia molecolare (ore 150):
    biologia cellulare;
    genetica fondamentale;
    genetica molecolare;
    citogenetica I;
    biologia molecolare I.
  Monte ore elettivo: ore 200.
 
  2› Anno:
   Genetica e biologia molecolare (ore 50):
    principi e metodi di analisi genetica formale.
   Genetica speciale (ore 100):
    genetica di popolazioni;
    genetica vegetale;
    genetica dei microorganismi;
    mutagenesi.
   Genetica molecolare (ore 50):
    metodi di ingegneria genetica.
  Monte ore elettivo: ore 200.
 
  3› Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:
   Genetica e biologia molecolare (ore 60):
    citogenetica II;
    biologia molecolare II.
   Genetica speciale (ore 80):
    genetica dello sviluppo;
    genetica animale.
   Genetica molecolare (ore 60):
    immunogenetica;
    patologia molecolare.
  Monte ore elettivo: ore 200.
 
  3› Anno - indirizzo in biologia applicata:
   Genetica applicata (ore 200):
    metodi di miglioramento genetico;
    fisiologia vegetale applicata;
    fisiologia microbica applicata;
    metodi di lotta biologica;
    metodi di ingegneria genetica applicata.
  Monte ore elettivo: ore 200.
 
  Art.  283.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
di un laboratorio di ricerca.
  La  frequenza  delle  varie  aree  per complessive quattrocento ore
annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Ai  fini  della  frequenza  alle  lezioni teoriche e alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base    di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   la
specializzazione, svolta all'estero  in  laboratori  universitari  od
extra universitari.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  284. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 14 novembre 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA